Art. 167.
(Notifica preliminare).

      1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare contenente gli elementi di cui all'allegato XVI, parte E, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

          a) cantieri di cui all'articolo 159, comma 3;

          b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

          c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non è inferiore a duecento uomini-giorno.

      2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente ai sensi del comma 1.
      3. Gli enti bilaterali istituiti nel settore delle costruzioni hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

 

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